STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGBARI
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è
costituita un'associazione culturale denominata "LUGBARI".
Articolo 2
L'associazione ha sede in CASTELLANA GROTTE, alla via DELL'OLMO, 8/J
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L'associazione si ispira a principi di solidarietà, uguaglianza,
libertà e nonviolenza. L'associazione non ha fini di lucro, opera per
l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua
struttura è democratica. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività
commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque
ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del
codice civile, delle leggi statali, regionali e comunitarie che
regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonchè dei
principi generali dell'ordinamento.
Articolo 4
L'associazione ha le seguenti finalità:
- favorire la conoscenza e diffusione del software libero e del sistema operativo GNU/Linux in particolare. Definiamo libero il software che si avvale come propria licenza di una delle licenze approvate dalla Open Source Initiative (www.opensource.org).
- proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti, regolamenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso del software libero;
- promuovere iniziative e progetti volti al sostegno a livello locale o nazionale dello sviluppo e uso di software libero; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- promuovere l'uso e sviluppo del software libero anche per attività hobbystiche e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando tra gli individui, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, raduni e fiere; studiando,pubblicando o realizzando guide, manuali e corsi di istruzione e auto istruzione; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di corsi di istruzione o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- edire e pubblicare la rivista ``Newsletter del LUGBARI'' e altre pubblicazioni periodiche e non, cartacee e/o elettroniche, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso del software libero;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso del software libero;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
Articolo 5
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni
degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni
od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o
accessorie all'attività sociale.
TITOLO III - SOCI
Articolo 6
L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e
manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento
della quota sociale e l'accettazione della tessera.
La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale
atto di ammissione da parte dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote
di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra
soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio
Direttivo stesso può individuare per particolari scopi
promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare
ogni anno fino a dieci soci onorari, per particolari meriti
connessi alle finalità dell'associazione.
Articolo 7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi
diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse
dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e
straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o
per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e
per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla
quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo
delle stesse stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente
statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la
quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono
eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente
concordati adeguandosi ai regolamenti interni
dell'associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo
gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico
professionale o altro incarico retribuito per delibera del
Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono
rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
- recesso o morte del socio;
- mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del
contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio
Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Articolo 10
L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è
l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il
mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il
bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i
membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee
programmatiche all'associazione.
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il
Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo,
sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi,
interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo
stesso.
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in
via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del
Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di
avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed
inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista
dell'associazione, oppure tramite lettera circolare con
affrancatura ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima, oppure per via
telematica.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo
una sola delega per socio.
L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio
presidente, diverso da quello dell'associazione.
Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura
di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze,
mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle
sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le
proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato
l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni
conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle
mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le
deliberazioni adottate dall'Assemblea.
Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario
dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su
indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire
l'incarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un
verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e
raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si
allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati
dall'assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio
può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle
deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere
comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista
dell'associazione oppure tramite email o sito web
della associazione.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad
un massimo di 7 membri dispari, scelti tra i soci
dall'assemblea generale, che restano in carica due anni e, in
caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che,
nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti
immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione
immediatamente successiva designa nel suo ambito il
Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed
affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi
ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due
mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e
dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri
che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto
di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso
postale o telefonico o telematico.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà
dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in
caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito
dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere
sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il
conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle
delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed
amministrazione dell'associazione.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina
dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere
sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione,
convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca
l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal
Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e
particolari funzioni di rappresentanza altri membri del
Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto
necessario per la tutela degli interessi dell'associazione,
con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle
riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri
associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della
convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del
Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei
regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di
segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la
cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le
indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e
gratuite.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili
pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
Articolo 16
L'esercizio finanziario si chiude al 31/12 di ogni anno. Il
Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello
preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso
la sede dell'associazione durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea e finchè sia approvato. I soci possono
prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un
rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia
analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di
cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione
patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la
liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del
magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà
dell'associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati
al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere
deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei
presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli
associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
Articolo 18
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque
causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano
applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla
normativa vigente.
(Per copia conforme all'originale cartaceo)
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